Anche il giudice di pace dà ragione al Manakara: non ci sono limiti all'orario di chiusura

TORTORETO – Anche il giudice di pace di Teramo dà ragione al Manakara. Stavolta contro tre verbali notificati dai carabinieri di Alba Adriatica e di Tortoreto, con i quali si contestava di aver tenuto, nel corso della stagione estiva, tre serate in deroga (con chiusura cioè oltre le 3 del mattino) senza l’autorizzazione comunale richiesta a termini di regolamento, perchè i titolari del locale avevano esibito, in occasione del controllo dei carabinieri, la sola comunicazione inviata a mezzo Pec al Comune. Ricorso accolto dunque ma la sentenza ha fornito l’occasione per l’affermazione di un diritto che vale anche per questo locale pubblico al centro di una sorta di persecuzione amministrativa. Secondo quanto riferito dall’avvocato Fabrizio Antenucci, che assieme al collega Enrico Ioannoni Fiore tutela gli interessi della discoteca di Tortoreto, il giudice teramano ha ribadito quanto sancisce la legge 15 dicembre 2011 n. 217, che al comma 6 dell’articolo 11 recita: “Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, non possono essere poste limitazioni di orario o di attività, diverse da quelle applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali le attività ludico-ricreative, l’esercizio di bar e ristoranti e gli
intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Ed ancora, le suddette attività non sono soggette a limitazioni nel numero di eventi ma tenute, ovviamente, al rispetto dei limiti di rumorosità di cui alla legge 447 del 1995". Dunque, considerata la natura di fonte secondaria del regolamento comunale per le attività rumose, come spiega il legale, «ne deriva come il medesimo sia assolutamente nullo per contrarietà a norma di legge imperativa. Percorso condiviso a quanto pare anche dal giudice all’atto della sospensione dei provvedimenti impugnati. Il Manakara pertanto può suonare senza alcun limite imposto dal comune. È tenuto tuttavia al rispetto dei limiti di rumorosità come stabilisce la legge».